PARTE I
ATTI DEGLI ENTI LOCALI
STATUTO DEL COMUNE DI APRILIA
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23/12/’99)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
Disposizioni generali
Il Comune di Aprilia è Ente locale autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto; rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l’esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
Il rapporto tra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti locali si ispira ai criteri della collaborazione reciproca, della cooperazione e dell’associazionismo nel pieno rispetto delle posizioni istituzionali.
Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Nell’ambito delle leggi del coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, favorisce l’integrazione e la valorizzazione in essa delle diverse provenienze e tradizioni regionali ciascuna dotata della propria specifica identità, esalta le risorse storiche e artistiche della città, tutela e valorizza il proprio patrimonio territoriale, faunistico e naturalistico.
Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, riconoscendo come inalienabile il diritto alla salute, in particolare, verso le fasce di popolazione più svantaggiate.
Il Comune riconosce, nell’ambito delle leggi dello Stato e della Regione, il ruolo delle organizzazione e degli organismi operanti nella comunità.
Il Gonfalone e lo stemma del Comune di Aprilia sono quelli storici, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Comune.
Il Comune di Aprilia partecipa alle Associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali, nell’ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali.
Art. 2
Funzioni e adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
La potestà di governo del Comune per l’esercizio delle competenze e delle funzioni ha come riferimento l’ambito territoriale.
L’esercizio delle funzioni proprie riguardano i principi del presente Statuto, nell’ambito della legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina delle funzioni conferite.
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi incompatibili abroga le norme statutarie.
Spetta agli organi competenti del Comune adottare le disposizioni di applicazione delle normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Unione Europea, recependo, in materia di ordinamento e di disciplina dell’esercizio delle funzioni, con i limiti fissati dall’art.4 – comma 2 bis – della legge 142/90, come modificato dalla legge 265/99.
Art.3
Rappresentanza della comunità
Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che riguarda l’ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
Il Comune rappresenta altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività che interessano il territorio e la popolazione.
Spetta al Sindaco l’iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio.
Spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che, nell’esercizio delle loro competenze, abbiano prodotto violazione di interessi della comunità.
Art.4
Albo Pretorio ed informazioni
Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario generale del Comune e in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario, avvalendosi degli uffici competenti, cura l’affissione degli atti.
Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Il Comune istituisce nella propria organizzazione un apposito Ufficio per l’informazione dei cittadini.
Art.5
Statuto
Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. In particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, stabilisce l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l’attività amministrativa del Comune.
Il procedimento per l’adozione dello Statuto e per le sue eventuali successive modifiche è disciplinato dall’art.4 della legge 8 giugno 1990 n.142, come modificato dalla legge 3 agosto 1999 n.265.
Art.6
Regolamento
I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta anche l’esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
I regolamenti, dopo l’approvazione, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio, entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti.
Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
1. sull’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
2. per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
3. per le materie in cui manchi una disciplina di legge o di atti aventi forza di legge;
4. per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.
Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentar
Art.7
Ordinanze
Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione e l’applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
Le emanazioni di ordinanze contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell’art.38 della legge 8.6.90 n.142 devono essere adeguatamente motivate e limitate nel tempo in cui permane la necessità.
In casi di emergenza il Sindaco può emanare ordinanze per i casi e secondo le modalità fissate dal comma 2 bis dell’art.38 della legge 142/90 come introdotto dalla legge 265/99.
Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere anche pubblicate all’Albo Pretorio per almeno dieci giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI, DECENTRAMENTO
Art.8
Titolari dei diritti di partecipazione
Le disposizioni del presente titolo dello Statuto Comunale si applicano, fatta esclusione di quanto previsto dai successivi artt. 11, 15 e 16, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aprilia:
1. ai cittadini residenti nel Comune di Aprilia, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
2. ai cittadini non residenti nel Comune di Aprilia, ma che nel Comune esercitano le proprie attività di lavoro o di studio;
3. agli stranieri residenti nel Comune di Aprilia.
Il Comune riconosce che i bambini e i giovani sono una risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti, alla loro educazione civile. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile e assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.
Art. 9
Diritto all’informazione
Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, ma, comunque, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
Art.10
Iniziativa popolare
I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1/10 di firme degli iscritti nelle liste elettorali, regolarmente autenticate, raccolte nei quattro mesi precedenti al deposito.
Il Consiglio Comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto che ha avanzato la proposta, può intervenire alle sedute del Consiglio Comunale per illustrarle.
Istanze, petizioni e proposte possono essere presentate da cittadini singoli o associati, alla Commissione per la partecipazione popolare. La Commissione esaminerà l’istanza, la proposta o la petizione e se ritenuta valida, ammissibile, accoglibile la invierà alla Commissione di competenza, la quale, dopo ulteriore esame, la sottoporrà all’esame ed eventuale approvazione del Consiglio Comunale. Tutto il procedimento deve avvenire nel limite temporale di tre mesi dalla presentazione.
Art.11
Forme di associazione e rapporti con il Comune
Il Comune valorizza le libere forme associative e le associazioni del volontariato in atto, assicurandone, tramite il regolamento, la partecipazione all’iniziativa dell’esercizio delle proprie funzioni e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
Il regolamento prevede un albo, aggiornato annualmente, ove vengano iscritti, a domanda e previa deliberazione del Consiglio Comunale, gli organismi associativi che operano nel Comune.
Art.12
Istruttoria pubblica
L’adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di provvedimenti a contenuto generale che incidano in modo rilevante sull’economia e sull’assetto del territorio è preceduta da istruttoria pubblica.
All’individuazione di tali atti provvede il Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
L’ufficio procedente indice, mediante avviso pubblico, apposita riunione per l’esame dell’iniziativa.
Nell’avviso sono indicati i termini entro i quali le organizzazioni collettive e associative interessate possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte ed il luogo presso il quale possono essere consultati gli atti introduttivi del procedimento, per i quali deve essere comunque fornita, a cura del funzionario responsabile, una sommaria esposizione degli intendimenti dell’amministrazione.
Alla riunione partecipano le organizzazioni sociali e di categoria interessate.
La riunione è presieduta dal funzionario responsabile del procedimento.
Non è consentito l’intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo ammetta.
Della riunione di cui ai precedenti commi viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.
Art.13
Consulte
Il Consiglio Comunale promuove e favorisce la costituzione di Consulte quali libere ed autonome espressioni delle forme associative, che abbiano finalità relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per il funzionamento del Comune stesso.
Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della città attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
Il Regolamento di istituzione individua il settore di competenza, la composizione, le prerogative, le modalità di funzionamento ed il rapporto con gli organi del Comune di ciascuna Consulta.
Art.14
Referendum consultivo
Il Consiglio Comunale promuove referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con esclusione delle seguenti materie:
1. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
2. istituzione e disciplina tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
3. regolamenti;
4. provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni d’immobili, permute, appalti e/o concessioni;
5. provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Il regolamento definisce le forme, le modalità e le garanzie per l’effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art.15
Referendum consultivo di iniziativa popolare
Il Sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il Consiglio Comunale una richiesta che rechi sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti, di almeno un decimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La sottoscrizione viene effettuata secondo la normativa che disciplina la proposizione dei referendum nazionali.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, con esclusione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
1. dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
2. provvedimenti concernenti il personale comunale, istituzioni ed aziende speciali;
3. atti relativi ad imposte, tasse, rette e tariffe;
4. bilanci preventivi e consuntivi;
5. atti inerenti ad associazioni ed enti religiosi e la tutela di minoranze etniche;
6. piani generali territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo, in tal caso, se ne ricorrano gli estremi, una diversa formulazione del quesito, tenendo comunque conto di quello originario.
La richiesta deve contenere il testo preciso da sottoporre agli elettori e deve essere presentata al Sindaco, il quale, dopo le verifiche di regolarità, propone al Consiglio Comunale il provvedimento di indizione del referendum.
Qualora dalla verifica emerga l’improponibilità del referendum consultivo di iniziativa popolare, il Sindaco sottopone la richiesta al Consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
La discussione e le determinazioni sul risultato dei referendum devono essere effettuate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito della votazione.
Art.16
Disposizioni sui referendum
Il regolamento determina le modalità per l’informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi e di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da tenersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l’ordine di deposito presso il Consiglio comunale.
Il giudizio di ammissibilità è rimesso all’ufficio comunale per il referendum, costituito dal Difensore civico comunale, se istituito, oppure dal Difensore civico della regione Lazio o suo delegato, da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, che lo presiede, da un esperto in materie giuridiche amministrative, indicato dal Consiglio Comunale.
Gli uffici comunali collaborano alla verifica e veridicità delle firme degli elettori residenti che lo propongono.
L’Ufficio comunale per il referendum, sentiti il Sindaco o un suo delegato e un rappresentante dei promotori, decide entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
I referendum sono indetti dal Sindaco, previa consultazione del Consiglio Comunale.
Art.17
Circoscrizioni di decentramento comunale
E’ prevista l’istituzione delle Circoscrizioni Comunali i cui rappresentanti saranno eletti a suffragio universale. L’elezione avverrà contestualmente al rinnovo del Consiglio Comunale.
Viene demandato all’apposito regolamento l’individuazione del territorio comunale sul quale coinciderà la singola circoscrizione, le funzioni, l’organizzazione, i mezzi finanziari ed organizzativi.
I Consigli Circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale; in caso di scioglimento di questo ultimo saranno sciolti, parimenti, anche i Consigli Circoscrizionali.
Art.18
Difensore civico
Il Difensore civico vigila sull’imparzialità ed il buon andamento della pubblica Amministrazione, del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
In particolare, il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8.6.90 n. 142, della legge 7.08.90, n.241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune.
Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capigruppo anche sulla base di proposte avanzate dalle Consulte, se istituite. Resta in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
Il Difensore civico resta, comunque, in carica fino alla nomina del successore.
Il Consiglio comunale, con proprio regolamento, determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
Il Difensore civico cessa dalla carica:
1. alla scadenza del mandato triennale;
2. per dimissioni, morte o impedimento grave;
3. in caso di sua candidatura ad elezioni amministrative, politiche o del Parlamento Europeo;
4. se sottoposto a provvedimenti cautelari;
5. quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.
Il Difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposte dei cittadini singoli o associati. Quando il Difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni di imparzialità e buon andamento:
1. trasmette al responsabile del procedimento, ovvero del settore, del servizio o dell’ufficio, una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
2. in caso di gravi e persistenti inadempienze dell’Amministrazione comunale, decorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio dei poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate dal regolamento;
3. può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;
4. sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informando in ogni caso, il Consiglio Comunale e le consulte di settore;
5. riferisce annualmente al Consiglio comunale, alla Giunta sui risultati della propria attività.
Al Difensore civico non può essere apposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
Art.19
Uffici per la difesa giuridica
Il Consiglio Comunale può istituire, con regolamento, uffici per la difesa civica specializzati per determinare materie o per categorie di cittadini che versino in peculiari ed oggettive condizioni di svantaggio sociale o culturale.
Art.20
L’azione sostitutiva
L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Il Comune, ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, il Comune, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione. Nel caso che non sussistano elementi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico di chi abbia promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.
TITOLO III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.21
Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
L’elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare per le materie di cui all’art.32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con le modifiche introdotte dall’art.15 della legge 25 marzo 1993 n.81, e successive ulteriori modificazioni.
Il Consiglio Comunale esprime il proprio indirizzo politico-amministrativo in atti, quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell’attività dell’Ente.
Al Consiglio Comunale spetta la definizione degli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge.
Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento disciplina la funzionalità, la gestione delle risorse, ai sensi dell’art.31 della legge 142/90.
Art.22
Adempimenti preliminari dopo le elezioni
La prima riunione del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, è convocata dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
La riunione, sotto la presidenza del Consigliere anziano, deve tenersi nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di convocazione.
Il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità e/o compatibilità dei consiglieri proclamati eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell’assemblea dei consiglieri proclamati primi degli eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata e presieduta dal medesimo consigliere anziano.
La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Dopo le operazioni di convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Consiglio Comunale deve procedere alla elezione del Presidente dell’assemblea, con le modalità di cui al successivo articolo 24.
Il Presidente dell’assemblea, appena eletto, assume immediatamente la presidenza dell’assemblea.
Non si dà luogo all’elezione del presidente dell’assemblea ed agli ulteriori adempimenti se non dopo aver proceduto alle necessarie surroghe.
Il Sindaco, sempre nella seduta di insediamento, presta il giuramento davanti al Consiglio Comunale.
La seduta consiliare prosegue, sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale e per la discussione e la votazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio Comunale.
La proposta degli indirizzi generali di governo e la comunicazione dei componenti della giunta deve essere depositata dal sindaco neoeletto almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio Comunale.
Art.23
Il consigliere anziano
Il consigliere che alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale ha ottenuto la cifra individuale più alta, sommando i voti di lista a quelli di preferenza individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali, assume la carica di consiglieri anziano ed esercita le relative funzioni, limitatamente alla prima riunione del consiglio successiva alle elezioni, fino alla nomina del presidente dell’assemblea.
Il caso di assenza o di rifiuto a presiedere l’assemblea da parte del consigliere anziano, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
Art.24
Presidenza del Consiglio Comunale
Nella sua prima riunione successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno il Presidente dell’assemblea, con votazione resa a scrutinio segreto.
Per la nomina del presidente dell’assemblea occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, (qualora nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario si procederà a successive votazioni dove è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati).
Il Presidente, eletto con le modalità di cui ai precedenti commi, assume immediatamente la presidenza dell’assemblea.
Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo l’elezione del presidente, procede alla elezione di due Vice Presidenti uno di maggioranza ed uno di minoranza. Risulteranno eletti alla carica di Vice Presidente i due consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento dell’elezione alla carica ed in caso di parità il più anziano dei due.
Il Consiglio Comunale su proposta motivata e sottoscritta da un numero di almeno 1/3 dei suoi componenti può procedere alla revoca dell’incarico del Presidente e dei Vice Presidenti. La seduta consiliare deve svolgersi entro 10 giorni dalla presentazione della proposta e la stessa deve essere approvata dalla maggioranza assoluto dei componenti il Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto.
Art.25
Competenze del Presidente del Consiglio Comunale
Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, e ne presiede i lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento; assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
Il Presidente dell’assemblea ha l’obbligo di riunire il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, entro il termine di venti giorni, inserendo all’ordine del giorno tutti gli argomenti richiesti.
Per tutte le questioni per le quali la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano termini ben precisi, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale comunque nel termine utile.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Art.26
Funzionamento del Consiglio comunale
Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
L’avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio comunale si riunisce nella sede del Comune, salvo diverse e motivate determinazioni del Presidente.
Il Consiglio Comunale è, altresì, convocato per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
Le sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Regolamento, secondo i principi fissati dalla legge.
Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge e il presente Statuto prescrivano espressamente maggioranze speciali.
Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, salvo che la legge o il regolamento del Consiglio Comunale dispongano lo scrutinio segreto.
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisca la seduta segreta o lo scrutinio segreto.
Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio regolamento interno che ne disciplina l’esercizio delle funzioni e delle attività.
L’ordine del giorno, contenente gli argomenti da trattare, va spedito e/o notificato ai Consiglieri comunali ed affisso all’Albo Pretorio.
Il Presidente del Consiglio dà comunicazione alla cittadinanza dell’avvenuta convocazione mediante avvisi da affiggere nei luoghi pubblici.
Tutti gli atti da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, contenuti in proposte di deliberazioni corredate dei prescritti pareri, devono essere depositati a disposizione del Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio stesso.
Art.27
Assistenza alle sedute e verbalizzazione
Il Segretario Generale del Comune partecipa, con funzioni consultive, referenti alle riunioni del Consiglio Comunale, cura, con i mezzi e le attrezzature messe a disposizione, la stesura del processo verbale.
Nel caso in cui non sia presente nella sala delle adunanze, il Segretario generale del Comune viene sostituito da chi ne abbia le funzioni vicarie.
Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il Presidente nomina un consigliere per svolgere le funzioni di segretario.
Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale, oltre all’indicazione dell’oggetto, del numero dei presenti, del numero dei voti favorevoli, contrari e dei nominativi degli astenuti, possono essere inserite, a richiesta dei singoli consiglieri, loro dichiarazioni.
Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale del Comune.
Il Consiglio Comunale approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
Art. 28
Gruppi consiliari
Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare, la cui costituzione è disciplinata dal regolamento. I consiglieri, che nei termini stabiliti dal regolamento, non dichiarino espressamente la propria appartenenza ad un gruppo, sono assegnati d’ufficio al gruppo misto.
Art.29
Conferenza dei Capigruppo consiliari
La Conferenza dei Capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e ad essa compete:
1. di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intenda sottoporle;
2. di esprimere pareri su questioni riguardanti l’interpretazione del regolamento o conflitti di competenza fra organi elettivi del Comune;
3. di coadiuvare il Presidente del Consiglio ed il Sindaco nell’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
Art.30
Commissioni consiliari
Il regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari, i cui componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio Comunale con proprio provvedimento, su designazione dei Capigruppo, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari e da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi.
Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, permanenti e speciali, di cui non sia componente.
Il Sindaco può partecipare alle riunioni delle varie Commissioni, senza diritto di voto.
Gli Assessori, a seconda delle rispettive deleghe, possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza, senza diritto di voto.
Le Commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l’audizione del Segretario generale dei Comune dei dirigenti o dei responsabili degli uffici del Comune, delle istituzioni o delle aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di Enti o di organizzazioni del volontariato.
Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il proprio Presidente e due Vice Presidenti, con votazioni separate.
Per l’elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere può esprimere un solo voto.
Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento saranno previste nel regolamento.
Art.31
Commissione di inchiesta e commissari consiliari
Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati può istituire Commissioni di inchiesta, per l’accertamento di fatti e l’esame di questioni di interesse locale e commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui presidenza è assegnata alle opposizioni
Il Sindaco può nominare Commissari consiliari con l’attribuzione di incarichi a termine per verificare l’attuazione di deliberazioni consiliari o per controllare il funzionamento di particolari settori, servizi o uffici.
I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
Art.32
Dimissioni dei consiglieri comunali
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Art.33
Consiglieri comunali
Il Consigliere comunale, all’atto dell’accettazione della carica di assessore, cessa di diritto dalla carica di consigliere comunale. Allo stesso subentra il primo dei non eletti.
Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie degli atti e documenti utili all’espletamento del proprio mandato.
Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, nonché mozioni, risoluzioni e ordini del giorno.
Ogni Consigliere partecipa all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio Comunale.
Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze, al Sindaco e agli assessori, per conoscerne valutazioni, orientamenti ed intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti dell’attività politico-amministrativa.
Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
Nel programma e nel calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
Il regolamento disciplina l’esame di atti da parte delle Commissioni consiliari.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale.
In caso di impedimento ne informano preventivamente e per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, oppure a cinque sedute complessive durante l’anno, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale di ufficio, decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all’interessato della proposta di decadenza, senza che questi abbia fatto pervenire al Presidente del Consiglio Comunale le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.
Il seggio di Consigliere che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell’art.15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n.55, come modificato dall’art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16, il Consiglio Comunale, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza, si farà luogo alla surrogazione con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.
Il regolamento disciplina l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali.
Art.34
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali
Gli atti di cui alla legge 5 luglio 1982 n.441, relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi del Sindaco, dei candidati alla carica di sindaco e dei consiglieri comunali sono depositati presso l’ufficio di Segreteria Generale, e sono liberamente consultabili da chiunque.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere depositati entro sessanta giorni da ciascuna scadenza.
Il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Allo stesso modo il Sindaco neoeletto, i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali ed i Consiglieri comunali, sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, il rendiconto delle spese elettorali riguardanti i candidati e le liste.
Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Art.35
Composizione della Giunta
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da assessori, nel numero massimo consentito dall’art.33 della Legge 142/90, come modificata dall’art.11 – comma 7 – della Legge 265/1999, nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco fra i componenti della Giunta. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui all’art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142.
Le competenze degli Assessori sono attribuite dal Sindaco con proprio provvedimento.
Tali atti sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale.
In relazione a programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all’Assessore con competenze prevalenti.
Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
Art.36
Dimissioni degli Assessori
La presentazione delle dimissioni da parte degli Assessori deve essere fatta per iscritto al Sindaco.
Le dimissioni dell’Assessore sono irrevocabili ed hanno immediata efficacia.
Della presentazione delle dimissioni dell’assessore il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale.
Art.37
Compiti della Giunta
La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, dei funzionari dirigenti.
La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
La Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
La Giunta può adottare in via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
L’annuale relazione al Consiglio Comunale, di cui al comma 4, viene presentata nella seduta avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo.
Art.38
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l’attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e l’attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
La Giunta esplica le proprie attività mediante atti deliberativi assunti collegialmente.
Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. La Giunta provvede, con propria deliberazione, a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, la Giunta rimane in carico fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
Delle deliberazioni della Giunta è redatto un processo verbale a cura del Segretario generale del Comune o di chi ne abbia le funzioni vicarie, liberamente consultabile dai Consiglieri comunali.
Le deliberazioni della Giunta comunale sono firmate dal Sindaco e dal Segretario.
Art.39
Elezioni del Sindaco
Il Sindaco è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalle legge.
Il Sindaco, come sopra eletto, è componente del Consiglio Comunale.
Il Sindaco dura in carica cinque anni.
Il Sindaco che abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
Il Sindaco decade nei modi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
Art.40
Funzioni del Sindaco
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune e dirige l’Amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto; assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia di Latina e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori; sovrintende al funzionamento dei settori, dei servizi e degli uffici comunali; indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttivo politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
Il Sindaco nomina, revoca e sostituisce, con atto motivato, gli assessori. Convoca e presiede la Giunta.
Il Sindaco, tra i componenti della giunta dallo stesso nominati, nomina un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Il Vice Sindaco può essere revocato e sostituito dal Sindaco con le stesse modalità previste per la revoca o la sostituzione degli Assessori.
Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
Le nomine e le designazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dal Sindaco entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i poteri sostitutivi di cui all’articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall’art.17 – comma 45 – della Legge 127/1997.
Il Sindaco nomina il Segretario Generale ed il Direttore Generale.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazione interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
Il Sindaco può delegare al vice sindaco o ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
Spettano al Sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, tutte le funzioni non espressamente riservate agli altri organi del Comune.
Al Sindaco, quale ufficiale del Governo, tutte le attribuzioni nei servizi di competenza statale, stabilite dall’art.38 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art.12 della legge 3/8/99 n.265
Il Sindaco, per le funzioni di ufficiale di governo, può conferire apposite deleghe a singoli consiglieri comunali per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni, nei limiti previsti dal comma 6 dell’art.38 della legge 142/90, previa comunicazione al Prefetto.
Art.41
Incarichi del Sindaco quale capo dell’Amministrazione
Il Sindaco può conferire speciali incarichi al Vice Sindaco e agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza..
Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nel provvedimento di delega, anche per categorie che la legge o lo statuto riservano alla competenza del Sindaco.
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell’atto di delega, anche per categorie, ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.
Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all’attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile
Art.42
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade di diritto e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente comma 1, il Consiglio Comunale e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni nei seguenti casi:
1. assenza del Sindaco
2. impedimento temporaneo del Sindaco
3. sospensione del Sindaco dall’esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell’art.15 – comma 4 bis della legge 19.3.90 n.55 come modificato dall’art.1 della legge 18.01.92 n.16
4. sospensione del Sindaco ex art. 281 cpp
Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
Lo scioglimento del Consiglio, per le fattispecie tassativamente previste dalle vigenti disposizioni, comunque determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.
Art.43
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
La mozione di sfiducia, come sopra motivata e sottoscritta deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale ed in pari data deve essere acquisita al protocollo generale del comune.
La stessa viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale viene sciolto e sostituito da un commissario secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Art.44
Controfirma degli atti del Sindaco
Fatta eccezione per quelli di natura essenzialmente politica, tutti gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati dal Sindaco sono controfirmati dal Segretario generale del Comune ai soli fini dell’assunzione delle responsabilità in ordine alla legittimità.
Il Segretario generale del Comune controfirma sempre gli atti generali.
Art.45
Disciplina degli orari
Per l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma, il Sindaco promuove conferenze di servizi con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art.46
Struttura dell’Ente
L’ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
L’ordinamento strutturale del Comune si articola in Settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del Consiglio e della Giunta.
La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell’Ente.
La ripartizione del personale fra i diversi Settori viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti agli stessi assegnati con apposito organigramma.
Al fine di agevolare la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell’amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei cariche di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascun settore sono suscettibili di adeguamento nell’ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica del personale.
Il regolamento prevede l’espresso obbligo della reciproca sostituzione ed assistenza, nei casi di assenza o impedimento.
Ad ogni Settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento dell’obiettivo assegnato. Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l’autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
Le variazioni dell’organigramma nonché l’assegnazione del personale ai vari Settori sono disposte, in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta comunale, su conforme parere del Segretario generale del Comune, sulla scorta delle proposte formulate dagli organi elettivi e dalla conferenza permanente dei funzionari responsabili dei settori.
Ove sia ritenuto opportuno o necessario, il regolamento di organizzazione disciplina la costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di lavoro, nell’ambito dei Settori.
I conflitti di competenza, negativi o positivi, reali o virtuali, sorti fra i funzionari responsabili dei settori, sono decisi con provvedimento insindacabile del Segretario generale del Comune.
Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario Generale del Comune, lo stesso viene risolto dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di sottoporre il conflitto all’esame dell’organo competente, il quale decide sentite anche le parti interessate.
Art.47
Incompatibilità
Il dipendente comunale non può svolgere attività alle dipendenze di altro ente pubblico o di privati o che possano far sorgere un contrasto di interessi con il Comune.
Previo accertamento dell’inesistenza di contrasti di interesse, la Giunta comunale può accordare di volta in volta eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma, secondo la disciplina prevista nel regolamento di organizzazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.
Il regolamento di organizzazione prevede che il Comune possa avvalersi delle prestazioni del proprio personale dipendente avente una particolare qualificazione, disciplinandone le modalità, i tempi e le prestazioni ed i compensi professionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni.
Art.48
Funzioni di direzione
A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza, l’utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l’esercizio della attività dell’Ente.
Ad ogni funzionario cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro e nell’utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzo allo stesso demandati.
La funzione di direzione comporta l’emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quant’altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
Gli incarichi di direzione dei Settori sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali del posto da ricoprire. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento sindacale motivato che contiene le valutazioni dei risultati ottenuti nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e l’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
L’interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione e l’interruzione dell’incarico. Nel conferimento dei predetti incarichi vanno osservate tutte le disposizioni di legge.
Per ogni servizio, attività, progetto, programma, procedimento e atto amministrativo va individuato il soggetto responsabile, definito centro di imputazione del perseguimento degli obiettivi.
I responsabili sono scelti secondo il criterio del merito e della professionalità.
A cura del responsabile del settore o servizio viene, altresì, individuato il responsabile del procedimento.
La nomina e la predisposizione nei settori e nei servizi presuppone che i responsabili siano professionalmente idonei alle funzioni di direzione e devono possedere la specifica professionalità richiesta per la direzione della struttura amministrativa.
I responsabili dei Settori, con qualifiche apicali, di regola provengono dalle carriere comunali.
Il regolamento del personale disciplinerà anche l’attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici.
Ai sensi dell’art.51 – 5° comma – della legge 8 giugno 1990 n.142, il Sindaco può affidare ad esterni posti di responsabile di settore o dell’ufficio o di dirigente o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di "diritto pubblico" ed eccezionalmente di "diritto privato", con una durata non superiore al triennio.
Il Sindaco esercita i poteri di cui al precedente comma 13 con provvedimento motivato.
Il regolamento dovrà prevedere apposite norme che stabiliscono ai sensi di legge:
1. la durata del contratto
2. i criteri per la determinazione nel trattamento economico;
3. i casi in cui si potrà operare mediante contratto di diritto privato;
4. i casi di risoluzione del contratto (di qualunque natura sia).
Art. 49
Segretario Comunale e funzionari responsabili dei settori
Il Segretario Generale del Comune, ai sensi dell’art.17 – commi 67 e seguenti – della legge 15 Maggio 1997 n.127, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti dell’Ente.
Il Segretario inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Il Segretario è responsabile del regolare svolgimento delle procedure conseguenti all’assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo, affinché acquistino efficacia giuridica.
L’attribuzione delle competenze di cui all’art.51 della legge 8 giugno 1990 n.142, nonché di quelle di cui agli articoli del presente Statuto al Segretario ed ai funzionari responsabili di settore deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche dei dipendenti, del ruolo e delle funzioni, nel quadro dei poteri di indirizzo spettanti agli organi elettivi.
Ai funzionari responsabili dei settori sono attribuite le competenze di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142, secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti dell’Ente.
Agli stessi, in attuazione dell’art.51 della legge 8 giugno 1990 n.142, sono attribuite:
1. la direzione dei settori, dei servizi e degli uffici nonché le competenze in ordine all’utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente Statuto;
2. le procedure per l’espletamento dei concorsi per l’assunzione dei dipendenti dell’Ente e la presidenza delle relative commissioni;
3. la procedura per l’espletamento delle gara di appalto e la presidenza delle gare stesse;
4. la gestione amministrativa dell’attività dell’Ente, nell’ambito delle direttive di indirizzo e di controllo del Sindaco, degli Assessori e del Segretario Generale del Comune;
5. stipula dei contratti in nome e per conto dell’Amministrazione comunale.
Per l’esercizio delle loro funzioni i responsabili dei settori adottano anche atti a rilevanza esterna.
Il Segretario Generale del Comune può rogare tutti gli atti e/o contratti in cui il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati dai soggetti individuati nel presente articolo.
Art.50
Vice Segretario
Il Comune ha un Vice Segretario che, ai sensi e per gli effetti della normativa statutaria e regolamentare, sostituisce il Segretario del Comune in ogni casi di assenza e impedimento o per specifica delega.
Art.51
Direttore Generale
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura operativa dell’ente è conferita a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco ed è disciplinato dall’art.51/bis della Legge 142/90.
Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.
E’ responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente; a tal fine può essere affiancato da persone, ugualmente, di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale.
A tal fine il Direttore generale:
* collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
* predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
* verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
* sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;
* definisce i criteri per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed adotta le relative misure attuative;
* acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione della attività dei dirigenti.
Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorire l’attività per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei funzionari responsabili dei servizi, coordinata dal Direttore Generale.
Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell’Ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei settori, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art.52
Relazioni sindacali
Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell’Ente.
Art.53
Programmazione
La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l’attività dell’Ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell’approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art.54
Accordi di programma
In attuazione dell’art.27 della legge 8 giugno 1990 n.142 e dell’art.14 della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni e integrazioni, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l’azione integrale e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
L’organo competente in relazione all’oggetto dell’accordo di Programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell’accordo.
Art.55
Attività amministrativa
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dall’ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell’ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.
L’attività amministrativa deve rispettare i principi dell’economia, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, della legge 7 agosto 1990, n.241 e dei criteri di cui al presente articolo.
Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge 7..8.90 n.241 e del Regolamento comunale.
Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l’emissione dell’atto e del provvedimento all’accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell’interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con e senza atto di assenso ed adeguatamente motivato emanato dall’organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall’ordinamento del Comune. In assenza di esplicita previsione, il termine è di sessanta giorni.
Art.56
Interventi nel procedimento amministrativo
Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell’emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi che comunque li coinvolgono. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.
Il Regolamento disciplina le modalità e i termini dell’intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l’emanazione del provvedimento.
Art.57
Comunicazione dell’inizio del procedimento
L’avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all’emanazione dell’atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.
Ove sia possibile, il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicate. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.
Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindete dalla comunicazione.
Art.58
Accesso ai documenti
Tutti i documenti dell’Amministrazione comunale sono pubblici.
Tutti i cittadini possono accedere a tutti i documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, ed estrarne copia.
Art.59
Atti sottratti all’accesso
Il Regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi o documenti che sono sottratti all’accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla riservatezza determinandone il tempo della inaccessibilità.
Il Sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per ragioni attinenti al diritto alla riservatezza di persone, gruppo o imprese, atti o documenti non sottratti all’accesso.
Art.60
Conferenza dei servizi
Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una Conferenza dei Servizi, l’organo comunale competente in relazione all’oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi a cui debba attenersi.
Art.61
Regolamento dei contratti
Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui all’articolo 56 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI
Art.62
Forme di gestione
L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto, o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associale mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art.63
Gestione in economia
L’organizzazione e l’esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art.64
Società e/o aziende speciali
Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di società e/o aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
L’ordinamento ed il funzionamento delle società e/o aziende speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione ma che non ricoprono la carica di Consigliere comunale.
Le società e/o aziende speciali maggioritariamente partecipate presentano al Consiglio Comunale, almeno una volta l’anno, una relazione sull’attività svolta.
Art.65
Istituzione
Il Consiglio Comunale, per l’esercizio dei servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione dell’attività dell’istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica del personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza, e di verifica dei risultati gestionali.
Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’istituzione.
Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Art.66
Personale a contratto
Per la gestione dei servizi il Comune, per le qualifiche apicali o di specializzazione, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
Per le istituzioni e le aziende speciali, la copertura dei posti con le modalità di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.
Art.67
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva
degli amministratori, delle aziende e delle istituzioni
La nomina degli Amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene sulla base di un documento programmatico della Giunta, ovvero di un terzo dei Consiglieri, contenente la lista dei candidati a componenti del Consiglio di amministrazione ed a Presidente, scelti al di fuori del Consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
La nomina del Direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla Giunta comunale, previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma 3 dell’articolo 65 del presente Statuto.
La revoca del Direttore può essere disposta con deliberazione del Consiglio e previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della Giunta unitamente al parere del Segretario Generale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
Alla sostituzione del Presidente e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni delle aziende speciali dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta della Giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco.
I Consigli di Amministrazione delle istituzioni o delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione, a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri o proposta dalla Giunta.
TITOLO VI
FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE
Art. 68
Autonomia finanziaria
Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi de servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione o gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni o organismi di partecipazione.
Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolabilità della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
Art.69
Controllo di gestione
Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sulla efficace dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei settori dovranno periodicamente riferire circa l’andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all’efficacia ed economicità degli stessi.
Il Consiglio Comunale prende conoscenza dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, ai revisori dei conti e ai funzionari responsabili dei settori sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art.70
Revisori dei conti
Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica e di garanzia.
Saranno altresì, previsti i sistemi e le modalità tese ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, la Segreteria Generale, gli Uffici Finanziari e i Revisori.
Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l’esercizio delle loro funzioni.
Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità e correttezza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art.71
Regolamento di contabilità
Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.72
Trattamento economico e giuridico
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 27 della legge 3 agosto 1999 n.265 che saranno disciplinate per l’applicazione dal Regolamento per l’organizzazione del consiglio comunale o da deliberazioni della Giunta e del Consiglio nel rispetto delle competenze stabilite dalla norma.
Art.73
Termine per l’adozione dei regolamenti
La Giunta comunale approva o adegua i regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Il regolamento di contabilità dovrà essere deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina degli Enti locali.
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le leggi vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.
Con cadenza biennale, i competenti organi comunali effettuano una ricognizione di tutte le norme statutarie e regolamentari approvate, al fine di abrogarle, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale ed alle leggi nel frattempo entrate in vigore.
Art.74
Entrata in vigore dello Statuto
Dopo l’esito dell’esame da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è affisso all’Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Ministero dell’Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Il presente Statuto con le modifiche apportate entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
Art.75
Verifica dello Statuto
Il Consiglio Comunale ha sempre la facoltà di promuovere una sessione straordinaria per la verifica dell’attuazione del presente statuto, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica.
La facoltà di cui al precedente comma potrà essere legittimamente esercitata fino a sei mesi precedenti alla scadenza naturale del Consiglio Comunale.